Anatocismo e usura
L'analisi - A cura di Claudio De Maria
Molti cittadini sono vittime di comportamenti vessatori da parte delle banche, le quali praticano l' anatocismo (interessi su interessi) e usura (quando si supera la soglia di interesse bancario fissato trimestralmente da Bankitalia).
Ecco alcune informazioni utili per difendersi da queste pratiche illegali , e come recuperare le somme versate alle banche in più del dovuto seguendo alcuni consigli pratici (informazione di servizio di pubblica utilità). LA CONCILIAZIONE BANCARIA E LA PRATICA DELL' ANATOCISMO Un utile strumento per la risoluzione delle controversie Dal mese di settembre di quest’anno è tornata l’obbligatorietà della mediazione che annovera tra i diversi contenziosi anche quelli bancari.
l D.Lgs 4 Marzo 2010 n.28 aveva introdotto questo sistema di risoluzione delle controversie, come strumento deflattivo, in grado di ridurre in modo significativo i numeri delle liti con la relativa riduzione dei tempi e della giustizia ordinaria.
Questo strumento ha una ispirazione nei sistemi giuridici stranieri, soprattutto anglosassoni, dove l’ADR (Alternative Dispute Resolution) ha un ruolo fondamentale.
Secondo i dati di Unioncamere, in 20 mesi di mediazione obbligatoria, in Italia sono stati risparmiati più di 450 milioni di euro a fronte delle oltre 200.000 istanze presentate presso le Camere di Commercio e i vari organismi di conciliazione.
Il risparmio sarebbe stato di quasi 4 miliardi di euro se tutte le istanze si fossero concluse con un accordo risolutivo...!, questo a significare l’ importanza e le potenzialità dello strumento e la sua conseguenza necessità di un rafforzamento.
Il conciliatore bancario si pone come, inoltre, come valida alternativa al già conosciuto ABF (Arbitro bancario e finanziario) istituito ai sensi dell’Art.128- bis del Testo Unico Bancario (TUB), operante già dall’anno 2009 in diverse città italiane.
La principale differenza tra i due organi Arbitro e Conciliatore riguarda gli esiti.
Il procedimento davanti all’ABF si conclude con la pronuncia di un organo cui è affidato il compito di decidere”chi ha torto e chi ha ragione”; mentre le procedure di mediazione/conciliazione si concludono, in caso di successo, con un verbale di conciliazione che può essere omologato dal giudice e quindi acquistare valore di titolo esecutivo.
Inoltre i ricorsi all’ABF riguardano operazioni o contenziosi successivi al 1 gennaio 2009 senza retroattività nei casi precedenti.
La L.98/2013 (Decreto del fare) ha apportato delle innovazioni importanti riguardanti la Conciliazione, tra le più rilevanti la presenza obbligatoria dei rispettivi Avvocati per tutta la durata della procedura che sono diventati mediatori di diritto, l’ulteriore riduzione della durata massima, portando da quattro a tre mesi e la totale gratuità del primo incontro programmato.
Per quanto riguarda le materie principali, oggetto delle controversie bancarie, c’è di sicuro l’ANATOCISMO, dal greco “anà- tokos” significa interesse prodotto nuovamente; in pratica si intende la possibilità di generare ulteriore guadagni dagli interessi applicati su un capitale che quindi da “semplici” diventano “composti”e determinano una crescita esponenziale del proprio debito. L’Art.1283 c.c. vieta questa prassi di calcolo ammettendo solo qualche rara eccezione.
La Legge 108/96 stabilisce, inoltre, che nella determinazione tasso di interesse usuraio si deve tener conto di tutte le remunerazioni e spese a qualsiasi titolo ad esclusione di quelle delle imposte e tasse.
Quindi il tasso c.d. T.E.G.M. (Tasso effettivo globale medio) deve includere, ad esempio, la c.d.CMS in caso ciò non avvenga la percentuale di interesse pagata può variare in modo significativo e superare il tasso c.d.Soglia sancito trimestralmente dalla Banca d’Italia.
A complemento di questo la Legge 44/99 prevede, per le vittime di richieste estorsive e di usura, di accedere a un fondo di solidarietà; l’art.20 della predetta legge prevede, inoltre, la sospensione per la durata di 300 giorni delle azioni esecutive, eventualmente, promosse nei confronti del debitore comprese le dichiarazioni di fallimento. I RISCHI DEI PRODOTTI “ DERIVATI “ Un’ altra fonte di contenzioso è la sottoscrizione da parte di imprese o di enti pubblici di contratti c.d. “derivati” in particolare della categoria “swap” spesso presentati come strumenti utili alla copertura di rischi di mercato, generalmente, sottoscritti a latere di contratti di finanziamento come i MUTUI IMMOBILIARI o semplicemente chirografari, causando ai sottoscrittori, a volte, ingentissime perdite.
In questo caso secondo un recente orientamento giurisprudenziale l’ intermediario che vende un prodotto IRS legato all’andamento futuro dei tassi variabili deve elaborare uno schema di scenari probabilistici e razionali sul previsto andamento degli stessi tassi (avvalendosi della curva del tasso “Forward”) ed è tenuto a darne preventiva delucidazione al cliente sottoscrittore che è molto spesso totalmente a digiuno della materia.
Concludendo questi sono casi pur essendo estremi e isolati, possono diventare motivi di contenzioso, nell’importante e indispensabile rapporto tra banca e impresa.
A fronte di questo la mediazione come evidenziato all’inizio, può essere un valido strumento per la risoluzione nell’ottica, del consolidamento e nell’equità di questo rapporto.
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Articolo pubblicato il 17/09/2014