Anatocismo e usura

L'analisi - A cura di Claudio De Maria

Molti cittadini sono vittime di comportamenti vessatori da parte delle banche,
le quali praticano l' anatocismo (interessi su interessi) e usura (quando si
supera la soglia di interesse bancario fissato trimestralmente da Bankitalia).

Ecco alcune informazioni utili per difendersi da queste pratiche illegali , e
come recuperare le somme versate alle banche in più del dovuto seguendo alcuni
consigli pratici (informazione di servizio di pubblica utilità).
 
LA CONCILIAZIONE BANCARIA E LA PRATICA DELL' ANATOCISMO
 
Un utile strumento per la risoluzione delle controversie
Dal mese di settembre di quest’anno è tornata l’obbligatorietà della
mediazione che annovera tra i diversi contenziosi anche quelli bancari.

l D.Lgs 4 Marzo 2010 n.28 aveva introdotto questo sistema di risoluzione
delle controversie, come strumento deflattivo, in grado di ridurre in modo
significativo i numeri delle liti con la relativa riduzione dei tempi e della
giustizia ordinaria.

Questo strumento ha una ispirazione nei sistemi giuridici stranieri,
soprattutto anglosassoni, dove l’ADR (Alternative Dispute Resolution) ha un
ruolo fondamentale.

Secondo i dati di Unioncamere, in 20 mesi di mediazione obbligatoria, in
Italia sono stati risparmiati più di 450 milioni di euro a fronte delle oltre
200.000 istanze presentate presso le Camere di Commercio e i vari organismi di
conciliazione.

Il risparmio sarebbe stato di quasi 4 miliardi di euro se tutte le istanze si
fossero concluse con un accordo risolutivo...!, questo a significare l’
importanza e le potenzialità dello strumento e la sua conseguenza necessità di
un rafforzamento.

Il conciliatore bancario si pone come, inoltre, come valida alternativa al già
conosciuto ABF (Arbitro bancario e finanziario) istituito ai sensi dell’Art.128-
bis del Testo Unico Bancario (TUB), operante già dall’anno 2009 in diverse
città italiane.

La principale differenza tra i due organi Arbitro e Conciliatore riguarda gli
esiti.

Il procedimento davanti all’ABF si conclude con la pronuncia di un organo cui
è affidato il compito di decidere”chi ha torto e chi ha ragione”; mentre le
procedure di mediazione/conciliazione si concludono, in caso di successo, con
un verbale di conciliazione che può essere omologato dal giudice e quindi
acquistare valore di titolo esecutivo.

Inoltre i ricorsi all’ABF riguardano operazioni o contenziosi successivi al 1
gennaio 2009 senza retroattività nei casi precedenti.

La L.98/2013 (Decreto del fare) ha apportato delle innovazioni importanti
riguardanti la Conciliazione, tra le più rilevanti la presenza obbligatoria dei
rispettivi Avvocati per tutta la durata della procedura che sono diventati
mediatori di diritto, l’ulteriore riduzione della durata massima, portando da
quattro a tre mesi e la totale gratuità del primo incontro programmato.

Per quanto riguarda le materie principali, oggetto delle controversie
bancarie, c’è di sicuro l’ANATOCISMO, dal greco “anà- tokos” significa
interesse prodotto nuovamente; in pratica si intende la possibilità di generare
ulteriore guadagni dagli interessi applicati su un capitale che quindi da
“semplici” diventano “composti”e determinano una crescita esponenziale del
proprio debito. L’Art.1283 c.c. vieta questa prassi di calcolo ammettendo solo
qualche rara eccezione.

La Legge 108/96 stabilisce, inoltre, che nella determinazione tasso di
interesse usuraio si deve tener conto di tutte le remunerazioni e spese a
qualsiasi titolo ad esclusione di quelle delle imposte e tasse.

Quindi il tasso c.d. T.E.G.M. (Tasso effettivo globale medio) deve includere,
ad esempio, la c.d.CMS in caso ciò non avvenga la percentuale di interesse
pagata può variare in modo significativo e superare il tasso c.d.Soglia sancito
trimestralmente dalla Banca d’Italia.

A complemento di questo la Legge 44/99 prevede, per le vittime di richieste
estorsive e di usura, di accedere a un fondo di solidarietà; l’art.20 della
predetta legge prevede, inoltre, la sospensione per la durata di 300 giorni
delle azioni esecutive, eventualmente, promosse nei confronti del debitore
comprese le dichiarazioni di fallimento.
 
I RISCHI DEI PRODOTTI “ DERIVATI “
 
Un’ altra fonte di contenzioso è la sottoscrizione da parte di imprese o di
enti pubblici di contratti c.d. “derivati” in particolare della categoria
“swap” spesso presentati come strumenti utili alla copertura di rischi di
mercato, generalmente, sottoscritti a latere di contratti di finanziamento com
i MUTUI IMMOBILIARI o semplicemente chirografari, causando ai sottoscrittori, a
volte, ingentissime perdite.

In questo caso secondo un recente orientamento giurisprudenziale l’
intermediario che vende un prodotto IRS legato all’andamento futuro dei tassi
variabili deve elaborare uno schema di scenari probabilistici e razionali sul
previsto andamento degli stessi tassi (avvalendosi della curva del tasso
“Forward”) ed è tenuto a darne preventiva delucidazione al cliente
sottoscrittore che è molto spesso totalmente a digiuno della materia.

Concludendo questi sono casi pur essendo estremi e isolati, possono diventare
motivi di contenzioso, nell’importante e indispensabile rapporto tra banca e
impresa.

A fronte di questo la mediazione come evidenziato all’inizio, può essere
un valido strumento per la risoluzione nell’ottica, del consolidamento e
nell’equità di questo rapporto.
 
 

Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini

Articolo pubblicato il 17/09/2014