Omicidio stradale, guida in stato d’ebbrezza, regole e rischi.

I due fatti non possono concorrere – Ce lo dice il tribunale di Grosseto.

 

L’omicidio   stradale,   ex art.589-bis C.P. e   la  contravvenzione,   ex art. 187 C.d.S., non  possono concorrere, in quanto il fatto contravvenzionale è già compreso, quale circostanza aggravante, dell’omicidio stradale. 

Ciò risulta dal Decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto del 28 agosto 2017. 

Il caso veniva posto all’attenzione dei Giudici, a seguito di un  episodio  in cui un  automobilista era stato indagato per omicidio stradale, poiché, alla guida della propria vettura in stato  di ebbrezza,  aveva  procurato un incidente stradale con la morte di un altro automobilista che procedeva in senso contrario. Il conducente, autore dell’omicidio, era quindi stato indagato anche per la contravvenzione di cui all’ art. 187 C.d.S. 

Il Gip presso il Tribunale di Grosseto,  ha  invece  disposto l’archiviazione per il 187 C.d.S. in quanto, una volta iscritto l'indagato per il delitto di  omicidio  stradale,  aggravato   dall’art. 589-bis, a carico dello stesso, non doveva iscriversi anche la contravvenzione di cui all’art. 187, poiché compresa nel primo delitto. 

Il Pubblico Ministero  aveva  seguito   una  linea   giurisprudenziale   consolidata  che,   con  riferimento alla disciplina anteriore, consentiva il concorso tra le due fattispecie,   senza   che   si   misurassero con l'istituzione del nuovo reato di omicidio stradale. 

Questa decisione giurisprudenziale permette di affermare che oggi, rispetto al passato, la condotta di guida in stato di ebbrezza   o   per   effetto   di  stupefacenti, configura un   aspetto   circostanziale proprio del nuovo reato di omicidio stradale, con derivata eventualità d’identificare un'ipotesi di reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p.

 Ma cosa si rischia in proposito? Rammentiamolo!

 

Omicidio stradale:

La legge n. 41 del  23 marzo 2016, ha introdotto il reato di omicidio stradale ex art. 589 – bis c.p.  qualora l’incidente causi la morte di una o più persone e si configura nei seguenti comportamenti del conducente che:

  1. guida in stato di ebbrezza;
  2. guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti;
  3. ha commesso specifiche infrazioni del Codice stradale.

L’omicidio stradale è, in questi casi, punito con la pena da 2 a 7 anni di reclusione.  La sanzione penale è aumenta se il   conducente,   responsabile   dell’omicidio,   era alla guida sotto l’effetto dell’alcol che gli procurava un’ebbrezza grave:

  1. abbia tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro;
  2. abbia un’alterazione psico-fisica, conseguente all'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

In queste due particolari fattispecie, il conducente è esposto al rischio di una pena che va da 8 a 12 anni di carcere.

E’,   invece,   punito   con   la reclusione   da 5 a 10 anni,   l’omicidio   stradale   colposo   commesso  da conducente con ebbrezza alcolica media,   ovvero   con   tasso   alcolemico   compreso tra.  0,8.  e 1,5   grammi   per   litro. In questa circostanza, il conducente è valutato ‘autore di particolari comportamenti connotati da imprudenza.

 Lesioni personali stradali:

La legge n. 41 del 23 marzo 2016, ha introdotto anche  il reato autonomo di lesioni personali stradali. Le sanzioni si diversificano in rapporto al tasso alcolemico raggiunto e alla gravità della violazione. Nello specifico è punito:

 

  1. il conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che causi lesioni gravi superiori ai 40 giorni, causando pericolo di vita o affievolimento permanente di un senso/organo, con la reclusione da 3 a 5 anni; per quelle gravissime (perdita di un senso/arto o organo) da 4 a 7 anni;
  2. il conducente con un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o chi causa l’incidente con manovre pericolose. La pena prevista è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime;
  3. il conducente lucido e sobrio la cui velocità di guida sia stata accertata essere il doppio del consentito a cui verrà applicata la pena che va da 4 a 8 anni;
  4. chiunque guidi non sobrio o non lucido e procuri lesioni permanenti, avrà l’applicazione della pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Nei casi non citati, le lesioni stradali gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni.
 

Revoca della patente per omicidio stradale.

In caso   di   condanna   o patteggiamento   per  omicidio o lesioni stradali,  anche con la sospensione condizionale, la patente verrà  revocata   automaticamente. Il diritto di  guidare  si avrà solo dopo 10 anni, nel caso di omicidio stradale “semplice” e dopo 15 anni, per tutti gli altri casi; il termine è elevato a 20 anni  se  il colpevole ha precedenti per droga   e alcol. Nei  casi  più gravi, in cui il conducente   si  dia alla    fuga   dopo   l’omicidio   stradale, la patente sarà   sospesa   per   almeno   30   anni   dalla revoca della  patente.La patente è   inoltre   revocata   per 5 anni, per le lesioni  stradali, termine   aumentato   fino a 10 anni   in caso    di precedenti per droga e alcol e a 12 anni in caso di fuga.

sc

 

 

 

 

 

 

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Articolo pubblicato il 17/12/2017