La riforma del terzo settore. Cooperative Sociali, Fondazioni e imprese Sociali per un bilancio complessivo di oltre 20.000.000.000 di Euro.

Un No Profit accessibile chiaro e trasparente.

Forse molti lettori non sanno che  nel 2017 è partita la Riforma del Terzo Settore (TS) ; un primo passo per regolamentare Enti che coinvolgono oltre 7 milioni di persone, suddivise in 500.000 Cooperative Sociali, 100.000 Fondazioni e oltre 16.000 imprese Sociali per un bilancio complessivo di oltre 20.000.000.000 di Euro.  Ma la Riforma, non è solo il riconoscimento  del ruolo sociale ed economico del No Profit, ma è in larga misura il riordino dei modelli organizzativi e dei sistemi di controllo.

Questa Riforma è di grande attualità poiché comporta una autentica rivoluzione del No Profit, riconosciuto anche quale terzo pilastro tra Mercato e Pubblico. Un terzo settore multiruolo nel recupero, manutenzione e gestione dei beni comuni, delle attività commerciali, strumentali, dell’impresa sociale e delle associazioni sportive.

Le novità più importanti della nuova legge sono: il passaggio dal regime concessorio, a quello propositivo e il riconoscimento del ruolo del Terzo Settore anche sotto l’aspetto della Finanza Sociale che diventa uno strumento in grado di contribuire al miglioramento  dell’economia del nostro Paese. Infatti in Italia, negli ultimi anni, questo settore ha assunto dimensioni economiche rilevanti, diventando un riferimento importante per l’occupazione e per la qualità e la quantità di servizi offerti alla Comunità. Tali aspetti, considerati una volta marginali hanno assunto un ruolo sempre più ampio, destinato a crescere ancora.

Non dobbiamo dimenticare, che il TS svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva del settore pubblico, con il quale peraltro, instaura rapporti di collaborazione, secondo un principio che accompagna l’attività con le pubbliche amministrazioni; può anche investire in progetti imprenditoriali e finanziari.

L’iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (ETS) che comprende Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti Filantropici e molti altri, secondo un elenco di prossima emanazione, è in linea di principio comunque obbligatoria per usufruire di tutta una serie di agevolazioni  a partire da quelle fiscali.

Vediamo allora quali sono  i vantaggi derivanti dall’essere iscritti nell’area del TS: entrare in un quadro normativo chiaro, di aperto favore nei confronti degli ETS, fruire di una disciplina fiscale premiante e più chiara, ottenere con modalità semplificate  il riconoscimento della personalità giuridica, raccogliere fondi presso terzi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione   al Pubblico, coordinare in maniera più efficace l’operatività degli Enti attraverso lo strumento delle Reti Associative, far parte quindi di un sistema in grado di  portare avanti iniziative a livello nazionale e accedere a programmi e finanziamenti comunitari e o internazionali, oltre entrare in rapporti istituzionalizzati con lo Stato e gli Enti Locali.

A fronte di tanti benefici vi sono ovviamente vari adempimenti: redigere ogni anno il bilancio di esercizio, nella forma di puro rendiconto per cassa in conformità ad un modello che sarà definito più avanti, tenere i libri sociali obbligatori, prevedere un organo di controllo interno se si supera un certo numero di impieghi in services, procedere ad una serie, peraltro minima ,di adempimenti conseguenti all’iscrizione al Registro Unico Nazionale (RUN) in corso di istituzione.

La Riforma ha portato benefici anche per i donatori: Le nuove disposizioni sono applicabili da parte delle ODV (Organizzazioni di Volontariato), delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e dalle Onlus a partire dal 1 gennaio 2018. Per gli altri ETS (Enti del Terzo settore) si applicano a partire dalla loro iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

In merito alle derrate alimentari, prodotti farmaceutici e altri prodotti non si considerano ricavi se ceduti a ETS. la norma di riferimento rimane la legge 166/16 relativa alla donazione e alla distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Intanto il donatore è favorito perché:

- ha diverse modalità di risparmio fiscale

- le somme donate a soggetti ritenuti meritevoli non vengono più considerate    nella sua disponibilità e quindi si riduce l'impatto delle imposte sulle donazioni.

- la deduzione riduce l'imponibile del contribuente

- la detrazione permette di ridurre direttamente l'imposta.

In conclusione, stante la complessità e il numero delle nuove normative di cui abbiamo trattato solo in parte in questo articolo, consigliamo a coloro che hanno posizioni di responsabilità nell’area TS, di farsi assistere da professionisti qualificati in questa materia.

immagine: bandieragialla.it

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Articolo pubblicato il 29/01/2018