Il falso in bilancio ritorna reato.

Dopo la depenalizzazione, avvenuta con il Governo Berlusconi, il falso in bilancio torna oggi ad essere un reato punito con la reclusione

 

La modifica legislativa del falso in bilancio, rientra nella nuova normativa contro i reati economici, la corruzione, le tangenti, la formazione dei fondi neri.

La riforma chiarisce  che il falso in bilancio,   non   è solo un   reato grave  che minaccia la leale concorrenza ma è anche una fattispecie delittuosa, in cui il corruttore,  recupera  fondi neri, per poi utilizzarli nel pagamento delle tangenti.

La nuova   normativa, vuole   fermare   l’avanzamento di gravi   fenomeni   criminali  che hanno impressionato l’opinione pubblica (MOSE, EXPO, MAFIA CAPITALE). È  previsto   un aumento dell’edittale per i reati di   peculato,  corruzione, induzione   indebita   a dare o   ricevere utilità, nonché per il delitto di associazione di tipo mafioso, con sconti di pena per le collaborazioni.

Sulla linea della normativa nazionale e internazionale che regolano la corruzione internazionale, il  legislatore  ha previsto un   nuovo   reato   d’istigazione  alla  corruzione   tra  privati,  di cui all’art.2635 bis del codice civ., introducendo il dlgs n.38/2017, decorrente dal 14.4.2017.

l’Italia è al 60° posto della classifica mondiale  dell’indice di percezione della corruzione, dopo di noi, GRECIA E Bulgaria. Va ricordato che, con la legge Severino, l’Italia è passata dal 72° posto, il più basso in assoluto, al 60° posto.

 

La riforma si basa su 3 principi:

 

a) considera reato le false comunicazioni sociali;

 

b) elimina le soglie quantitative e qualitative, quali condizioni per procedere;

 

c) stabilisce che il falso in bilancio è perseguibile d’ufficio.

Se la società è quotata, chi commette  il falso  in bilancio, rischia la reclusione da 3 a 8 anni; se non è quotata, da 1 a 5 anni. Si procede  sempre d’ufficio, a meno che   non   si tratti di piccole società, non soggette al fallimento, per le quali vale una sanzione ridotta  (da 6 mesi a 3 anni). Sanzione ridotta anche nel caso di fatti di lieve entità.

Nel   falso  in   bilancio di   società  quotate,  è possibile   l’uso   di intercettazioni. Quanto   alla responsabilità amministrativa degli enti, raddoppiano le sanzioni  pecuniarie   (fino a 600 quote, nel caso di società in borsa e a 400 per le non quotate).

La legge approvata dal Parlamento, ha finalmente il merito di colmare una lacuna giuridica, così come era stato segnalato   all’Italia nel Rapporto Ocse 2011,  sulla corruzione   e,   nel febbraio 2014, dalla prima Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione.

sc

 

 

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Articolo pubblicato il 06/04/2018