Buoni postali fruttiferi scaduti: positivi sviluppi per i Risparmiatori.

Intervista all’Avvocato braidese Alberto Rizzo, Giurista Esperto di Diritto bancario e finanziario

Lo scorso 14 Febbraio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute nuovamente sul tema dei buoni fruttiferi postali, confermando la possibilità di una disciplina dei rapporti più favorevole ai Risparmiatori.

 

Per capire meglio che cosa abbia stabilito la Cassazione nonché le conseguenze concrete di detta pronuncia, abbiamo chiesto delucidazioni all’Avvocato braidese Alberto Rizzo, Giurista Esperto di Diritto bancario e finanziario, già noto ai nostri Lettori.

 

Avvocato, quali sviluppi ha dunque sancito la Suprema Corte?

 

Nel pronunciarsi sul ricorso di un Risparmiatore che aveva acquistato dei buoni postali fruttiferi negli anni 1982 e 1983, presentati all'incasso solo nel Dicembre del 2004, la Corte (con sentenza a Sezioni Unite n. 3963/2019 e peraltro confermando i principi già contenuti nella celebre decisione del 15 Giugno 2007, n. 13979) ha ribadito la legittimità della modifica “in pejus” dei tassi di interesse. Questa era stata disposta con Decreto del Ministero del Tesoro il 13 Giugno 1986, prevedendo l’erogazione di somme nettamente inferiori rispetto a quanto contemplato sulle tabelle a tergo dei buoni fruttiferi stessi.

 

Che cosa implica, concretamente, la sentenza per i Risparmiatori?

 

Secondo la Suprema Corte, a fronte della variazione del tasso di interesse era consentita al Risparmiatore la scelta fra la riscossione dei buoni (ottenendo così gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato) oppure la non rescissione dall'investimento (opzione che da quel momento avrebbe prodotto i minori interessi di cui sopra). Questo, fatto salvo il diritto del Risparmiatore di ottenere il pagamento degli interessi fissati “ab origine” per il periodo precedente alla variazione. Tuttavia nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso in esame, dovendosi ritenere che il Risparmiatore fosse consapevole del fatto che con la riscossione in epoca successiva avrebbe ottenuto una corresponsione degli interessi diversa.

 

È possibile l’ipotesi di un danno per chi sia in possesso dei buoni?

 

Affermando tale principio, e circoscrivendolo in modo specifico ai soli buoni fruttiferi sottoscritti in epoca antecedente all’emanazione del Decreto Ministeriale del Tesoro del 13 Giugno 1986, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito come la modifica “in pejus” dei tassi di interesse non sia applicabile ai buoni postali sottoscritti in data successiva e riportanti ancora i maggiori rendimenti. In questo caso, infatti, sono da considerarsi prevalenti le condizioni contenute nella tabella sul retro del buono postale, rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo. Si è dunque valutata come prioritaria la tutela della fiducia e dell’affidamento del Risparmiatore.

 

Come si devono comportare i detentori di buoni fruttiferi postali?

 

È importante che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali scaduti o prossimi alla scadenza si rivolgano a professionisti specializzati nella materia della tutela del Risparmio, per far verificare i propri buoni e accertare il diritto a ottenere l’applicazione dei rendimenti ivi riportati.

 

Grazie, Avvocato Rizzo, per la Sua consueta chiarezza espositiva.

 

Un ringraziamento a Civico 20 News e ai Suoi Lettori per l’attenzione e l’interesse dimostrati.

 

 

 

(Immagine in copertina tratta da Gazzetta d’Alba; nel corpo dell’articolo l’Avv. Alberto Rizzo)

 

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Articolo pubblicato il 15/03/2019