Aprile 1950, inizia l'amministrazione fiduciaria italiana della Somalia

Il 21 novembre 1949 l’Assemblea Generale dell’ONU approvò la Risoluzione 289, con la quale assegnò il territorio della Somalia in Amministrazione Fiduciaria all’Italia, benché, come nazione sconfitta nella seconda guerra mondiale, non facesse ancora parte delle Nazioni Unite.

La Somalia italiana fu occupata dalle Forze Armate britanniche nel corso del seconda guerra mondiale, alla fine di febbraio 1941. Sei anni più tardi, il 10 febbraio 1947, il Trattato di pace firmato a Parigi privava l’Italia della sovranità sulle sue Colonie. 

L’articolo 23 del Trattato, infatti, sanciva la «rinuncia» da parte italiana, «a ogni diritto e titolo sui possedimenti territoriali in Africa»; rinviava ad una futura decisione la «sorte definitiva» di tali territori (di conseguenza, il trattato di pace prorogava, per la Somalia, lo status di fatto e giuridico creatosi con 1’occupazione inglese della Colonia, nel corso della guerra) ed infine, indicava la procedura da seguire per la loro successiva sistemazione. Questa procedura era conforme a quella prevista dalla dichiarazione comune dei quattro Governi (Inghilterra, U.S.A., Francia. U.R.S.S.) riportata nell’allegato XI al Trattato.

Ai sensi del 3° comma di tale allegato, poiché non era stato raggiunto un accordo fra le quattro grandi Potenze, la questione della Somalia veniva sottoposta all’Assemblea Generale dell’O.N.U. che il 21 novembre 1949, nella sua 250a seduta plenaria, si pronunziava con la deliberazione n. 289, IV «per l’indipendenza della Somalia e per la sua amministrazione fiduciaria durante il periodo di dieci anni, da affidarsi all’Italia».

La Carta delle Nazioni Unite, nel trattare dell’Istituto dell’amministrazione fiduciaria, all’articolo 76 così ne enuncia gli «obiettivi fondamentali»:

a) favorire la pace e la sicurezza internazionale;

b) promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori di amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all’autonomia ed alla indipendenza secondo quanto si addice alle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni ed alle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate, e secondo i termini delle singole convenzioni di amministrazione fiduciaria;

c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione, ed incoraggiare il riconoscimento dell’indipendenza dei popoli del mondo;

d) assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica o commerciale a tutti i membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure parità di trattamento per questi ultimi nell’amministrazione della giustizia, senza pregiudizio per il conseguimento dei preindicati obiettivi.

L’articolo 77 prevedeva che il sistema dell’amministrazione fiduciaria venisse applicato a territori di determinate categorie, fra le quali (vedi punto b) contempla i territori staccati da Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale (quindi applicabile alla Somalia); stabilisce che gli accordi di amministrazione fiduciaria siano elaborati direttamente dagli Stati interessati e approvati dall’Assemblea Generale dell’O.N.U., tenuta a sentire il Consiglio per l’amministrazione fiduciaria o – in caso di territori di interesse strategico – il Consiglio di Sicurezza.

Ammette in casi particolari, una diversa procedura e, cioè: preparazione di un progetto da parte del Consiglio per l’amministrazione fiduciaria, e sua successiva approvazione da parte dell’O.N.U., salvo ratifica dello Stato assuntore dell’amministrazione fiduciaria.

Per gli «accordi» relativi all’amministrazione fiduciaria della Somalia, affidata all’Italia, fu applicata quest’ultima procedura e, pertanto, il 9 dicembre 1949, in sede di Consiglio per l’amministrazione fiduciaria, venne costituito, con l’incarico di provvedere alla compilazione del progetto di «accordo» per l’amministrazione fiduciaria, un Comitato composto dai Delegati degli U.S.A., Inghilterra, Francia, Iran, Filippine e Repubblica di S. Domingo, e da osservatori dell’Italia, dell’Egitto e dell’Etiopia.

Il 27 gennaio 1950 il Consiglio dell’amministrazione fiduciaria approvava il progetto di accordo e, successivamente, in data 22 febbraio, l’Italia accettava l’amministrazione stessa, la cui data di decorrenza veniva poi fissata al 2 dicembre 1950 e, cioè, al momento dell’approvazione dell’accordo da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite; la ratifica da parte dell’Italia venne poi autorizzata con legge 4 novembre 1951, n. 1301.

Però sin dal 1° aprile 1950 era avvenuto il trasferimento all’Italia dei poteri in Somalia, in base all’articolo 23 dell’accordo per l’applicazione dell’amministrazione fiduciaria, che nelle more del perfezionamento dell’atto (approvazione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U., ratifica del Governo italiano), ammetteva l’amministrazione fiduciaria di fatto, quando il Consiglio di amministrazione fiduciaria e l’Italia si fossero accordati sulle condizioni di amministrazione. L’amministrazione «provvisoria» italiana ebbe termine il 22 dicembre 1951 con l’inizio del funzionamento dell’A.F.I.S. “Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia”.

Si trattò dell’unico caso di amministrazione fiduciaria assegnata ad una nazione sconfitta nella seconda guerra mondiale. Basta conoscere i fatti storici per interrogarsi sul perché al tempo della decolonizzazione in Somalia, questa avvenne in maniera assolutamente pacifica e senza problemi mentre in quasi tutto il resto dell’Africa fu contrassegnata da eccidi, rappresaglie e barbarie inenarrabili: la lotta dei Mau Mau in Kenia con eccidi di coloni inglesi, le violenze nella Rhodesia e nel Mozambico, la guerra civile in Algeria…


 

 

 

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Articolo pubblicato il 28/03/2019