Storia postale del Regno di Sardegna: Le lettere «in corso particolare» e i «cavallini»

Ricerca di Francesco Aragno - seconda puntata

Dopo la caduta di Napoleone ed il rientro a Torino del re Vittorio Emanuele I dalla Sardegna, con l'Editto del 21 maggio 1814 si richiamarono in vigore tutte le leggi antecedenti ed anche il servizio postale fu ripristinato come era nel 1772.

Abbandonato il franco come moneta di riferimento, con le Regie Patenti del 6 agosto 1816 si tornò. alla lira, di 5 gr. d’argento 900/1000 divisa in 20 soldi, ma non più in 240 denari come era stato fino all’occupazione napoleonica, ma in 100 centesimi, mantenendo il nuovo divisionale in centesimi. Lo scudo era di sei lire

Ma i tempi erano cambiati e non si poteva tornare indietro.

Il “corso pubblico” settecentesco presentò ben presto i suoi limiti ed i privati ricorrevano con sempre maggior frequenza ai corrieri privati, senza recarsi negli Uffici postali per pagare il bollo. Questo recava un danno all’l'Erario e cominciava a preoccupare il Sovrano.

Il fenomeno doveva essere di un certo rilievo se il 4 marzo 1816 il Conte D. Giuseppe Pullini di S. Antonino, Giudice e Conservatore Generale delle Regie Poste, dispose la ristampa e la ripubblicazione degli articoli del Regolamento del l772 che riguardavano la privativa regia del trasporto delle lettere e nella premessa metteva in evidenza che il vero motivo era “di mettere un freno all’abuso del porto clandestino delle lettere, e pieghi, il quale va ogni giorno crescendo con grave detrimento delle Regie Poste”.

 

Regio Editto del 12 agosto 1818,

“Tra i diversi rami di pubblico servizio uno dei più vantaggiosi a' nostri Sudditi in generale, e particolarmente al Commercio, è senza dubbio io Stabilimento- delle Poste.

Volendo Noi dare al medesimo una organizzazione uniforme in tutti i Nostri Stati di terra-ferma…., abbiamo fatto riunire le varie leggi emanate finora sovra le Poste, e dopo avervi prescritte quelle aggiunte e variazioni che Ci sembrarono più proprie ad ottenere il detto importante scopo , abbiamo ravvisato conveniente di stabilire l’ esercizio di questo diritto regale per mezzo del presente Editto”.

Si tratta di un corposo volume di 128 pagine che riunisce tutte le disposizioni legislative che riguardano il servizio sia di posta lettere che di posta a cavalli per i viaggiatori, con un testo di legge ed un Regolamento, molto articolato, preciso e circostanziato. Oggi si parlerebbe di un Testo Unico delle Poste.

Il servizio da due volte alla settimana è passato a tre su molte rotte, mantenendolo come era alla fine del periodo napoleonico. L’amministrazione, affidata ad una Direzione generale dipendeva dalla Segreteria di Stato per gli affari esteri (oggi sarebbe il Ministero degli Esteri).

Capo IV, ART. 41L’esercizio del diritto regale di portare le lettere sigillate od anche aperte, è riservato esclusivamente alla Direzione generale delle Poste è quindi espressamente proibito a chicchessia di fare questo trasporto salve le eccezioni stabilite dall’ annesso Regolamento, oppure che si tratterà di lettere state precedentemente sottoposte al bollo degli Uffizii di Posta, ed al pagamento dei relativi diritti.”

Nel Regolamento ART. 3. L’ Amministrazione generale delle Poste avendo 1’esercizio privativo del diritto Regale di portar lettere, ne viene in conseguenza che tutte le lettere sì suggellate, che aperte, e tutti i pieghi di carte, non possono essere trasportate da chicchessia.

Francesco Aragno - Seconda puntata - Continua

 

 

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Articolo pubblicato il 10/03/2020