I danni sanitari

Le nuove disposizioni sul risarcimento

Nelle legge di stabilità di prossima attuazione verrà inserita la nuova regolamentazione sul risarcimento dei danni eventualmente subìti dai pazienti ad opera di ospedali e personale medico.

Si tratta della legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario con la quale il Governo intende porre un freno alla proliferazione, finora inarrestabile, di quelle domande promosse avanti ai tribunali nei confronti degli enti ospedalieri, medici dipendenti,  convenzionati e operatori sanitari, che, a differenza di altre, sono prive di qualsiasi ragionevole motivazione.

Di fatto il numero di queste azioni, che potremmo definire  eufemisticamente “superficiali”, ha ormai raggiunto una percentuale annua molto elevata tanto che in molti Tribunali le sezioni alle quali vengono assegnate le cause di risarcimento per “malasanità” ne sono oberate.

Questo immotivato ricorso all’azione giudiziaria non ha però soltanto conseguenze sul piano dell’organizzazione giudiziaria con il relativo aumento dei costi, ma ha provocato anche quella che viene ormai unanimemente definita “medicina difensiva”, ovvero un utilizzo  da parte del medico (preoccupato per eventuali imputazioni di responsabilità da parte del paziente o dei suoi famigliari dovute a presunte imperizia, negligenza o omissione) di prescrizioni sanitarie eccessive rispetto a quelle realmente necessarie, con conseguenti costi esorbitanti per la Sanità.

Tralasciando alcune considerazioni tecniche sui provvedimenti che attengono più propriamente alla meccanica del processo, le  disposizioni più interessanti, che riguardano la fase stragiudiziale e cioè quella preliminare all’eventuale presentazione della domanda di risarcimento davanti al giudice, sono tre.

La prima riguarda l’obbligo di ricorrere all’accertamento medico legale e al tentativo di conciliazione prima di qualsiasi azione giudiziaria.

La seconda stabilisce che l’obbligo di dimostrare la responsabilità dell’ospedale o del medico ricade sulle spalle del paziente, presunta vittima, mentre finora accadeva il contrario.

Ciò impone al ricorrente di consultarsi preliminarmente con un professionista medico-legale serio ed esperto che, di concerto con un legale provvisto degli stessi requisiti, lo seguano costantemente nel corso dell’eventuale giudizio nel caso in cui, nonostante gli accertamenti preliminari, l’ipotesi conciliativa non si verifichi e dunque sia inevitabile il ricorso al magistrato.

La terza riguarda il soggetto passivo dell’azione che non è soltanto più l’ospedale o il medico ma anche la loro compagnia di assicurazione (che può essere convenuta direttamente in giudizio), con il conseguente obbligo a loro carico di garantirsi.

Di estremo interesse è anche il provvedimento che stabilisce la costituzione di un fondo di garanzia per le vittime della malasanità, così come accade per i sinistri stradali.

Di solito non è facile stabilire a priori, ovvero prima della sua pratica attuazione, se una legge tuteli effettivamente i cittadini andando incontro alle loro reali esigenze.

Sta di fatto che il percorso scelto dal Governo è un tentativo serio di porre fine ad una situazione insostenibile che negli ultimi decenni ha aggravato notevolmente ed inutilmente le casse dello Stato a danno della collettività.


Affermare, come taluni fanno, che per le vittime degli errori medici sarebbe più difficile, in base alle nuove disposizioni, ottenere il risarcimento dei danni sofferti come paziente a causa di imperizie o negligenze degli operatori sanitari, è asserzione che non regge, a meno che non si voglia concedere ai disonesti e, soprattutto, a professionisti poco scrupolosi di giocare d’azzardo sulla pelle dei loro clienti.

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Articolo pubblicato il 27/11/2015