Trattato di Torino del 24 marzo 1860: sono ceduti a Napoleone III imperatore dei Francesi i territori del Ducato di Savoia e della Contea di Nizza
Trattato di Torino del 24 marzo 1860

Comunicato di Serge Rousseau, Presidente della Delegazione "Ducato di Savoia" del movimento "Croce Reale-Rinnovamento nella Tradizione"

Fonte: Croce Reale-Rinnovamento nella Tradizione

 

Presentiamo di seguito un comunicato di Serge Rousseau, che scrive in qualità di Presidente della Delegazione “Ducato di Savoia” del nostro movimento “Croce Reale-Rinnovamento nella Tradizione” e di Presidente dell’Assemblea dei Territori di Savoia e Nizza. Il contenuto del documento contesta la legittimità delle decisioni confluite negli otto articoli del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 con cui vennero ceduti a Napoleone III imperatore dei Francesi i territori del Ducato di Savoia e della Contea di Nizza, al tempo appartenenti al Regno di Sardegna e per secoli uniti, così come il Piemonte, all’interno di un medesimo Stato e sotto uno stesso vessillo dalla fedeltà alla dinastia di Savoia. Al riguardo c’è da notare che l’accordo, per evitare termini più crudi, ma realistici, come “cessione” o “annessione”, adottava quello del tutto improprio di “riunione”!

 

Le vicende politiche e i passaggi giuridici che portarono alla separazione, solo apparentemente consensuale, ma in realtà imposta per logiche di potere, dei popoli di Savoia e di Nizza dal Regno di Sardegna, e quindi dal Piemonte, vanno a nostro giudizio completamente rivisti alla luce di una disamina oggettiva, scevra da filtri ideologici. Il Trattato di Torino venne firmato dall’imperatore Napoleone III e da re Vittorio Emanuele II di Savoia il 24 marzo 1860, ma l’articolo 2 dell’accordo prevedeva che l’effettiva “riunione” (cessione) non sarebbe dipesa dall’esclusiva determinazione dei rispettivi sovrani, bensì subordinata alla volontà dei popoli coinvolti, da “constatare” (accertare) secondo strumenti di consultazione che sarebbero stati concordati in seguito e che vennero poi identificati nel molto discutibile istituto del “plebiscito” (utilizzato nel 1852 dallo stesso Napoleone III per giungere al potere e rimanerci), configurato in maniera tale da lasciar ampio spazio a evidenti manipolazioni e ben documentate forzature.

 

Teniamo poi conto di un altro fatto rilevante: il 1° aprile 1860 venne comunicato alle popolazioni di Savoia e di Nizza lo scioglimento dai vincoli di fedeltà al sovrano sabaudo, Vittorio Emanuele II, che, nella su qualità di Duca di Savoia, aveva rinunciato per sé e per gli eredi alle prerogative e ai diritti sui territori di Savoia e di Nizza, e che, in linea di principio, da tale data non avrebbe più potuto e dovuto decidere della sorte di tali territori, non più ricadenti nella sua disponibilità. 

 

 

Il 1° aprile 1860 è la data ufficiale dell’indipendenza del Ducato di Savoia.

Miei compatrioti, miei amici, come sapete mi è stato conferito dal Presidente Federale del movimento “Croce Reale - Rinnovamento nella Tradizione” il titolo di Presidente della Delegazione Croce Reale del Ducato di Savoia. Divenuto di fatto e di diritto Ex-officio par interim (Presidente del governo provvisorio) del Ducato di Savoia, è mio dovere agire affinché la Repubblica Francese sia chiamata al rispetto del diritto internazionale nel nostro territorio annesso.

 

Come spiego nel mio messaggio n. 2 del 19/03/2020, “il diritto di ingerenza (designante la pretesa di uno Stato di intervenire negli affari interni di un altro Stato per ragioni umanitarie) è una nozione teorica che non corrisponde a una prerogativa riconosciuta dal diritto internazionale positivo”. “Questa competenza territoriale legittima l’Ex-officio dello Stato in questione a esercitare la pienezza dei poteri, il che significa che è configurabile la pienezza della competenza dello Stato su tutti i soggetti di diritto presenti sul proprio territorio nazionale”. “Inoltre, in difetto di una norma comprovata di diritto internazionale, l’Ex-officio di questo Stato, in questo caso la Savoia, è libero di fare ciò che ritiene opportuno del suo territorio e sul suo territorio, finanche di isolarlo chiudendo le frontiere e lo spazio aereo”.

 

Trattato di Annessione territoriale del 1860. Veniamo direttamente alla questione del Trattato di Annessione territoriale del 1860 (noto come Trattato di Torino). Tutti noi sappiamo che l’annessione del Ducato di Savoia e della Contea di Nizza (alla Francia) è stata prevista da un trattato (di cessione) territoriale e NON da un trattato commerciale, ancor meno da un trattato di delimitazione delle frontiere. A noi viene fatto credere che la fissazione della frontiera tra la Savoia e Nizza, così come quella con la futura Italia, fu una questione automaticamente legata all’unificazione italiana del 1861. Questa affermazione è però una “menzogna di Stato” della Repubblica francese. A partire dal 2010, il governo di questa Repubblica, nata nel 1947, invoca tra le decisioni della propria giustizia il fatto che il Trattato di Annessione del 1860 era stato firmato con l’Italia e che, in nessun modo, era stato stipulato con il Duca di Savoia. Con la complicità del proprio ordinamento giudiziario, questa “azienda-repubblica” affonda nella negazione del diritto e della giustizia! E’ impensabile di dover leggere nel 2020 tali insulsaggini giuridiche e politiche tra le decisioni della giustizia franco-repubblicana!

 

Ora, ecco perché, ai fini della nostra questione, è così rilevante distinguere tra la firma del trattato e l’assegnazione del territorio oggetto dell’accordo. Sette giorni dopo la firma del Tratto di Annessione della Savoia e di Nizza, avvenuta il 24 marzo 1860, il conte di Cavour, in prima udienza al Palazzo della Corte d’Appello di Chambéry il 1° aprile 1860, annunciava che S.A.R. il Duca di Savoia Vittorio Emanuele II aveva rinunciato, con proclama del 31 marzo 1860, per sé e per gli eredi, ai titoli e poteri in favore del suo popolo (di Savoia). E’ un fatto incontrovertibile che il Trattato era stato firmato dal Duca di Savoia in data 24 marzo 1860, circa tre settimane prima che la popolazione della Contea di Nizza fosse chiamata a votare con plebiscito la cessione/annessione nelle date del 15 e 16 aprile 1860, e quasi un mese prima che la popolazione della Savoia, a sua volta, votasse la cessione/annessione nelle date del 22 e 23 aprile dello stesso anno.

 

Da quel momento la Francia ha illegalmente esercitato sulla Savoia un “diritto d’ingerenza” non ammissibile! Infatti il 1° aprile 1860 la Savoia (e Nizza) diventava indipendente dal Piemonte a seguito della rinuncia di Vittorio Emanuele II alle prerogative dinastiche sul territorio. Per questa ragione io aggiungerei che la Savoia, dal 1° aprile 1860, non avrebbe potuto né dovuto essere l’oggetto di scambi e negoziazioni da parte del re abdicatario. Inoltre, è utile ricordare che Napoleone III non poteva avere alcuna pretesa sulla Savoia. Per definizione, quindi, il trattato non è stato firmato e ratificato con l’Italia, ma tra Vittorio Emanuele II duca di Savoia e Napoleone III imperatore dei Francesi. Ricordate che c’è stata la firma del trattato prima che si votasse la cessione/annessione, mentre sarebbe dovuto avvenire il contrario (si veda a tal proposito la Convenzione di Vienna)! Non dimenticate che l’Italia è stata unificata ufficialmente il 14 marzo 1861, mentre Vittorio Emanuele II duca di Savoia è divenuto re il 17 marzo 1861!  

Serge Rousseau

Ex-officio par interim del Ducato di Savoia

Presidente della Delegazione di Croce Reale per la Savoia

Presidente dell’Assemblea dei Territori di Savoia e Nizza

 

 

P.S. Sulla base delle due risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1988 e 1990, e di una del Consiglio di Sicurezza del 1991, la comunità internazionale proclama ciò che appare come la configurazione d’un diritto nuovo, che non trova però alcun riconoscimento come tale nel diritto internazionale. “Le risoluzioni dell’Assemblea non consacrano che un diritto di assistenza umanitaria – e non d’ingerenza. Non è la stessa cosa, dal momento che l’assistenza implica il consenso dello Stato destinatario e non viola dunque la sua sovranità, contrariamente all’ingerenza, che comporta l’uso della forza” (J. B. Vilmer )

 

 

Immagine di apertura: fonte Wikipedia.

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Articolo pubblicato il 28/04/2020